I trasferimenti previsti dal precedente art. 1 sono limitati ai sottufficiali che abbiano sostenuto, con esito favorevole, un esame a seguito di un tirocinio teoricoprofessionale e che siano stati giudicati idonei al trasferimento dalla competente Commissione di avanzamento. Il programma dell'esame e dei corsi di tirocinio, della durata di due mesi, sono stabiliti dal Ministro con sua determinazione.

Testo vigente dal 20 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;227~art3 · fonte del testo