I capi di prima, seconda e terza classe ed i secondi capi in carriera continuativa della Marina nonche' i sottufficiali in carriera continuativa dell'Aeronautica, trasferiti di categoria al sensi dell'art. 1, conservano l'anzianita', posseduta nella categoria di origine e sono classificati con i pari grado della nuova categoria dalla competente Commissione di avanzamento in base alla anzianita' di servizio ed ai precedenti di carriera.

Testo vigente dal 20 maggio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-06;227~art4 · fonte del testo