Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1950 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per l'esecuzione delle spese di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a contrarre mutui, anche fino alla concorrenza dell'intera somma di 50 miliardi, presso la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito, di assicurazione o di previdenza. Le operazioni di cui sopra possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, di statuto o di regolamento che disciplinano l'attivita' dei singoli Istituti.
Testo in vigore dal 24 maggio 1950 al 16 dicembre 2010
