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Per quanto non e' previsto nella presente legge si applicano gli articoli da 325 a 342 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e la legge 29 luglio 1919, n. 585. Per gli edifici costruiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici spettano a questa le stesse attribuzioni previste per l'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi dalle leggi richiamate nel comma precedente; le attribuzioni del direttore generale delle poste e dei telegrafi sono, pero', esercitate dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1953 al 12 gennaio 1958
