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Per il personale previsto dall'art. 1 rimane ferma l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'assegnazione di alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonche' ogni altra provvidenza di carattere generale di cui godono gli impiegati dello Stato in materia di alloggi.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008
