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Il ricavo dei mutui e' da utilizzarsi per lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari. Dal detto ricavo l'Amministrazione ferroviaria e' autorizzata a prelevare la somma di L. 5.000.000.000 per partecipazioni all'aumento del capitale di enti e societa', ai sensi del regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, nonche' alla costituzione ed all'aumento del capitale di enti e societa' aventi per fine la produzione di energia elettrica o lo sfruttamento di altre fonti di energia da utilizzare per la trazione dei treni ed altre necessita' dell'esercizio ferroviario.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1952 al 16 dicembre 2010
