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Il ricavo dei mutui e' da utilizzarsi per lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari. Dal detto ricavo l'Amministrazione ferroviaria e' autorizzata a prelevare la somma di L. 5.000.000.000 per partecipazioni all'aumento del capitale di enti e societa', ai sensi del regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, nonche' alla costituzione ed all'aumento del capitale di enti e societa' aventi per fine la produzione di energia elettrica o lo sfruttamento di altre fonti di energia da utilizzare per la trazione dei treni ed altre necessita' dell'esercizio ferroviario.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-10-30;1324~art2 · fonte del testo