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I mutui da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Il servizio dei mutui sara' assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1952-53. Le rate di ammortamento saranno inscritte con distinta imputazione nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-10-30;1324~art3 · fonte del testo