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Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1952 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1952-10-30;1324~art4 · fonte del testo