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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-10-30;1324~art5 · fonte del testo