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I mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Il servizio dei mutui sara' assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1955-56. Le rate di ammortamento saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Testo in vigore dal 19 novembre 1955 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1066~art3 · fonte del testo