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L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilita' finanziarie del "Fondo di garanzia per le cessioni al personale" della stessa Amministrazione che si sono costituite e si costituiranno per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008
