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E' abolito il contributo che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato preleva annualmente dal "Fondo di garanzia per le cessioni" ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento sulla pignorabilita' e sulla sequestrabilita' degli stipendi, delle paglie e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato", approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008
