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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, ammontante complessivamente a lire 9.720 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 273 e 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 rispettivamente per lire 7.500 milioni e per lire 1.500 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 per lire 720 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni di spesa entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Testo in vigore dal 10 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

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