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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972, ammontante complessivamente a lire 12.650 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108 e 111 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 rispettivamente per lire 9.000 milioni, per lire 1.250 milioni e per lire 1.500 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 103, 111 e 115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, rispettivamente per lire 350 milioni, per lire 350 milioni, per lire 100 milioni e per lire 100 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni di spesa entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Testo in vigore dal 23 giugno 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-04;338~art2 · fonte su Normattiva