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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante complessivamente a lire 10.900 milioni, si provvede con le somme all'uopo conservate sui capitoli 111, 273 e 613 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1973, rispettivamente per lire 1.500 milioni, per lire 7.500 milioni e per lire 1.000 milioni, e sui capitoli 101 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il medesimo anno finanziario, rispettivamente per lire 800 milioni e per lire 100 milioni. All'uopo le somme come sopra conservate saranno versate all'entrata dei bilanci delle aziende medesime per l'anno 1975, con imputazione ad appositi capitoli, e corrispondentemente iscritte alla spesa degli stessi bilanci. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 3 maggio 1975 al 22 dicembre 2008
