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Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 14 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

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