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L'obbligo imposto ai Comuni, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, di provvedere a mantenere un locale convenientemente arredato per la istituzione di servizi telegrafici, sussiste incondizionatamente anche per gli impianti di cui al precedente articolo.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2529~art2 · fonte del testo