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Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sara' determinata la somma da stanziarsi annualmente negli esercizi dal 1953-54 al 1955-1956 alle spese per gli impianti ed i contributi previsti dall'art. 1 della presente legge. Per l'esercizio 1952-53 agli stessi scopi viene destinata la somma di un miliardo. All'onere relativo si fara' fronte con la corrispondente somma che si rendera' disponibile sul fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

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