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Gli impianti di cui al precedente articolo saranno ceduti, man mano che saranno costruiti, alle Societa' concessionarie telefoniche competenti per zona, le quali sono tenute ad aprirli prontamente al pubblico servizio ed a provvedere, a completo loro carico, allo esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi. Alla fine delle attuali concessioni per i casi previsti dagli articoli 173-175 del Codice postale e delle telecomunicazioni, nelle cui zone si trovano le localita' che abbiano beneficiato delle provvidenze stabilite dalla presente legge, all'atto della liquidazione, saranno computate le spese sostenute dallo Stato e dai Comuni.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2529~art4 · fonte del testo