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Sino a tutto l'esercizio 1955-56, la quota di concorso nella spesa relativa agli impianti di uffici telegrafici e fonotelegrafrici, attualmente posta a carico dei Comuni richiedenti nella misura del 70 per cento, ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e' ridotto al 30%.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

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