Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, lino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.

Testo vigente dal 30 giugno 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-06-28;462~art1 · fonte del testo