Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1962, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1962-63 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1962.

Testo vigente dal 30 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-29;568~art1 · fonte del testo