Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 310 aprile 1967, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1967, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1966.

Testo vigente dal 28 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1122~art1 · fonte del testo