Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1965, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1965, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative.

Testo vigente dal 21 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1338~art1 · fonte del testo