Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1971, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1971, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1970.

Testo vigente dal 23 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-22;1036~art1 · fonte su Normattiva