Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge all'esame delle Assemblee legislative.

Testo vigente dal 14 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1037~art1 · fonte su Normattiva