Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge e le successive note di variazioni, all'esame delle assemblee legislative.

Testo vigente dal 31 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-12-21;692~art1 · fonte su Normattiva