Art. 2
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1980, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge. Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano alle autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno finanziario 1980.
Testo vigente dal 28 dicembre 1979
