Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;842~art1 · fonte su Normattiva