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Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1986, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1986, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge. 1 Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allo articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in L. 156.111.019.082.000. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 gennaio 1986, n. 10
1La L. 31 gennaio 1986, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine del 31 gennaio 1986, autorizzato con il comma 1 del presente articolo, "e' prorogato al 28 febbraio 1986. Restano ferme le modalita' previste dal medesimo articolo 1".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1986 al 22 dicembre 2008
