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L'Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, in atto facoltizzato ad esercitare il credito fondiario nelle province in cui ha proprie dipendenze, e' autorizzato a compiere nelle, province stesse, per mezzo della propria Sezione "Credito fondiario", le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed interazioni, con le modalita' e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 12 giugno 1961 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1961-05-21;456~art1 · fonte del testo