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Nella prima attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad effettuare, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, un mutuo di lire 1.500.000.000 estinguibile in venti annualita' con prelievo delle corrispondenti somme dall'ammontare dei versamenti per contributi agricoli unificati di spettanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 16 dicembre 2010
