Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il limite di L. 500.000.000 stabilito con gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, per la concessione di mutui a favore dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, elevato di L. 50.000.000 con il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, convertito nella legge 4 aprile 1937-XV, n. 177, di L. 40.000.000 col R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076, e di L. 70.000.000 col R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739; e' aumentato di altre L. 100.000.000 di cui L. 50.000.000 per la costruzione di alloggi nella citta' di Roma, L. 47.000.000 per la costruzione di alloggi in citta' capoluoghi di provincia e L. 3.000.000 per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali in servizio effettivo permanente della Regia aeronautica nel comune di Fertilia. Il finanziamento autorizzato col 1° comma del presente articolo e' riservato entro il limite di L. 20.000.000 alla costruzione di alloggi da destinarsi ai sottufficiali, appuntati e militi dei Reali carabinieri coniugati in servizio permanente effettivo ed al personale dei corrispondenti gradi della Regia guardia di finanza e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che si trovi nelle medesime condizioni. ((All'estinzione di detti mutui concorrera' lo Stato con una quota annua per 50 anni pari alla cinquantesima parte del solo capitale mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per quanto si riferisce alla quota di L. 93.500.000, in quello del Ministero della marina per la quota di L. 3.500.000 ed in quello del Ministero dell'aeronautica per la quota di L. 3.000.000)).
Testo in vigore dal 8 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
