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Il fondo di L. 7.000.000 destinato a costruzioni per ufficiali e sottufficiali in servizio effettivo permanente della Regia aeronautica di cui all'art. 3, lett. a) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, potra' essere impiegato, oltre che per le costruzioni in Piacenza, Rieti e Pantelleria, anche per costruzioni in altre localita' da designarsi dal Ministero dell'aeronautica.
Testo in vigore dal 2 marzo 1940 al 16 dicembre 2009
