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Agli effetti della preferenza nell'assegnazione degli alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il requisito della prole piu' numerosa previsto dall'art. 27 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e' valutato tenendo presente esclusivamente il numero dei figli conviventi ed a carico del richiedente.
Testo in vigore dal 2 marzo 1940 al 3 agosto 1945
