Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nell'assegnazione degli alloggi, ferma restando la preferenza a favore dei richiedenti con prole piu' numerosa, conviventi ed a carico, l'Istituto avra' cura che, per ragioni di igiene e di morale, il numero dei vani utili non sia inferiore alla meta' del numero delle persone che andranno ad abitarli oltre ad un vano per i servizi comuni. Nel numero delle persone componenti la famiglia, quelle che non abbiano compiuto gli anni 12 vengono considerate ogni due come una persona adulta; una sola di tali persone o quella eccedente la coppia o le coppie non viene conteggiata. La Commissione per l'assegnazione degli alloggi in Roma e le rappresentanze dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato nelle altre localita' esamineranno peraltro, volta per volta, la possibilita' di concedere alloggi con numero di vani inferiore a quello voluto dal precedente comma qualora concorrano particolari circostanze riferibili alla condizione di impiego del richiedente, al sesso ed all'eta' dei componenti la famiglia, nonche' all'impiezza dei singoli vani ed a quella degli accessori.

Testo in vigore dal 2 marzo 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-02-01;78~art4 · fonte del testo