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Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanita', e' determinato, per ciascun esercizio finanziario, il contingente di persone della cui opera l'Istituto si puo' avvalere. Con lo stesso decreto sono stabiliti, altresi', i servizi e le mansioni fra cui va ripartito tale contingente. Il personale utilizzato a norma della presente legge deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere del personale di ruolo dello Stato corrispondenti alle mansioni per le quali viene assunto, fatta eccezione per i limiti di eta'. Al personale di cui al comma precedente e' attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
