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I prestatori di lavoro, assunti ai sensi della presente legge, sono ammessi a godere delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'ENPAS, ai sensi dell'articolo 4, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1948, n. 147. L'Istituto superiore di sanita' provvedera' ad assicurare tale personale contro i rischi per infortuni sul lavoro.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1331~art4 · fonte del testo