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Agli estranei che, alla data del 1 luglio 1964 e fino a quella dell'entrata in vigore della presente legge prestino la loro opera presso l'Istituto e' riconosciuto il diritto alla retribuzione per l'attivita' svolta. Essi sono mantenuti nel loro incarico per un periodo non eccedente i tre i mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
