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Qualora l'attivita' del prestatore di lavoro, in relazione alle mansioni affidategli ai sensi del decreto previsto dal precedente articolo 2, dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta, si applicano le norme dell'articolo 34 commi primo, terzo e successivi, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1331~art6 · fonte del testo