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Il personale di cui alla presente legge non acquista titolo per il collocamento nei ruoli aggiunti. Per la partecipazione ai concorsi per posti di ruolo presso lo Istituto superiore di sanita' si prescinde dai limiti di eta' per il personale assunto ai sensi della presente legge. Al personale che consegue l'ammissione in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
