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L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china che eccedono il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato. I relativi prezzi di vendita sono determinati dal Ministro per Le finanze di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la, sanita' pubblica.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1952-03-27;215~art1 · fonte del testo