I mutui di cui al precedente art. 1 saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici in misura non superiore a cinque miliardi annui a decorrere dal 1 gennaio 1950 in base a piani di acquisto, ovvero stati di avanzamento dei lavori su richiesta della Azienda stessa. La parte eventualmente non erogata in un esercizio sara' portata in aumento della quota relativa all'esercizio successivo, salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 4.

Testo vigente dal 14 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-09;315~art2 · fonte del testo