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La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a concedere all'ente EUR - Ente autonomo esposizione universale di Roma, al tasso dalla stessa normalmente praticato, un'anticipazione di lire 15 miliardi estinguibile in dieci anni. L'onere conseguente al servizio del prestito, valutato in lire 2.370 milioni annui, e' assunto a carico del bilancio dello Stato, verso contestuale sospensione, per corrispondente importo e per tutta la durata dell'ammortamento, del pagamento del canone di locazione relativo agli immobili locati dall'ente EUR alle amministrazioni dello Stato. La concessione verra' disposta con determinazione del direttore generale, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale ne verra' data notizia nella prima adunanza utile.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1983 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1983-12-23;733~art1 · fonte del testo