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[1]All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.370 milioni per l'anno finanziario 1984 e per ciascuno dei nove anni finanziari successivi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei sottoelencati Ministeri ai seguenti capitoli per gli importi per ciascuno precisati:
[2]Ministero delle finanze: capitolo n. 1091, milioni 1.374 e capitolo n. 3463, milioni 112; Ministero degli affari esteri: capitolo n. 3118, milioni 100; Ministero della pubblica istruzione: capitolo n. 1116, milioni 90; Ministero dell'interno: capitolo n. 2614, milioni 173 e capitolo n. 2753, milioni 30; Ministero dei trasporti: capitolo n. 2056, milioni 73; Ministero della difesa: capitolo n. 2806, milioni 120; Ministero per i beni culturali e ambientali: capitolo n. 2033, milioni 164 e capitolo n. 3032, milioni 134. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad adeguare le riduzioni di cui al precedente primo comma all'effettivo importo della rata di ammortamento, nonche' alla decorrenza dell'ammortamento stesso che verranno stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1983 al 22 dicembre 2008
