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L'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Messina e' autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento della gestione a seguito dei disavanzi creatisi a tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966. I mutui predetti, accordati da istituti di credito di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Testo in vigore dal 6 maggio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;516~art1 · fonte del testo