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Sono ceduti all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina tutti i proventi derivanti allo Stato per quote interessi del capitale investito o ad altro titolo dalle locazioni degli alloggi costruiti od in corso di costruzione, all'atto della pubblicazione della presente legge, di proprieta' dello Stato, in di pendenza delle leggi 10 aprile 1947, n. 261, 12 aprile 1948, n. 1010, 29 luglio 1949, n. 531, 10 gennaio 1952, n. 9, 4 marzo 1952, n. 137, 9 agosto 1954, n. 640, siti nella provincia di Messina.
Testo in vigore dal 6 maggio 1968 al 22 dicembre 2008
