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Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, concernenti la cessione in proprieta' degli alloggi popolari costruiti a totale carico dello Stato, le somme ricavate dalla alienazione di detti alloggi siti nella provincia di Messina, articolo 4, sono cedute all'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, anche se gia' versate nell'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Testo in vigore dal 6 maggio 1968 al 22 dicembre 2008
