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Gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa. Detti atti e contratti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sulle somme mutuate a tenore e per i fini della presente legge. Parimenti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sulle operazioni di conto corrente ed inoltre sono esenti da tassa di bollo ed imposte di registro gli atti e le quietanze relative alle somme versate e restituite. Nessuna imposta o tassa e' dovuta sulle somme cedute dallo Stato all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

Testo in vigore dal 6 maggio 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;516~art4 · fonte del testo