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[1]Art 2.
[2]All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[3]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
[5]SARAGAT
[6]MORO - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo in vigore dal 28 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
